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Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice DOC

La prima testimonianza scritta di rilievo sul vino passito a base sangiovese prodotto in Chianti Classico risale al 1439, anno in cui si tenne un Concilio cristiano a Firenze tra vescovi cattolici e ortodossi, durante il quale fu servito un vino passito, conosciuto al tempo come vino pretto, che stupì i presenti per eleganza ed intensità.

A questo episodio è legata una delle teorie sull’origine del nome Vin Santo: infatti alcuni sostengono che proprio durante il Concilio sia stato paragonato all’apprezzato vino dell’isola greca di Xantos, e in altra interpretazione si lega il nome santo all’attributo xantos (giallo) usato per descrivere i migliori vini passiti dell’epoca, senza dimenticare l’assonanza con il Vino dei Santi. Più intuitiva l’ipotesi dell’origine del nome Occhio di Pernice in quanto legata al colore del vino stesso.

A partire dalla seconda metà del Settecento troviamo numerosissime citazioni di Vin Santo come denominazione ufficiale, riconosciuta poi nei primi Disciplinari grazie al Consorzio Vino Chianti Classico sin dalla sua fondazione del 1924, confermato dal decreto successivo del 1932. Il Vin Santo del Chianti Classico ha ottenuto la DOC nel 1995.

Caratteristiche organolettiche del Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice DOC

Di colore cangiante dal rosa intenso al rubino tenue, al naso e in bocca sprigiona con eleganza sensazioni uniche e inimitabili: i profumi eterei, intensi e fini vengono rafforzati al palato da una dolcezza vellutata e piena, mai sgraziata. Ideale l’abbinamento con la pasticceria secca toscana, specialmente con i cantucci.

Zone di produzione del Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice DOC

È consentita la produzione del Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice DOC nella zona denominata Chianti Classico, tra le province di Firenze e Siena.

Vitigni consentiti

È previsto l’utilizzo di sangiovese minimo al 80%, ammettendo la presenza di altri vitigni a bacca bianca o rossa per un massimo del 20%.

Norme di produzione

- La produzione massima di uva deve essere di 8 t / ha
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.350 ceppi / ha
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 16% Vol
- L’uva deve essere sottoposta ad appassimento naturale
- Il contenuto zuccherino delle uve prima dell’ammostatura deve raggiungere minimo il 27%
- La vinificazione può avvenire solo in caratelli di massimo 3 hl
- Richiede un invecchiamento di almeno 24 mesi 
- Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento, debbono essere effettuate nella zona del Chianti Classico

 

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